Regole per l’anonimizzazione delle sentenze
Principi secondo decisione della Conferenza dei presidenti e della Commissione amministrativa
Art. 1 Scopo
1 Lo scopo dell’anonimizzazione è proteggere i diritti della personalità delle persone private fisiche e giuridiche implicate in un procedimento.
2 La protezione della personalità è di norma garantita evitando che chiunque non sia implicato nel procedimento scopri fortuitamente l’identità di un partecipante al procedimento. In casi particolari è indicata una protezione più estesa.
3 L’anonimizzazione non esclude che i partecipanti al procedimento possano essere riconosciuti attraverso ricerche o da persone che conoscono dei dettagli del caso.
Art. 2 Regole di redazione
Nel redigere una sentenza, è necessario anonimizzare i fatti nel modo più semplice possibile; nella misura del possibile, i nomi non dovrebbero essere menzionati nei considerandi.
Art. 3 Banche dati pubbliche di sentenze
1 In linea di principio, le banche dati aperte al pubblico contengono soltanto sentenze anonimizzate.
2 È fatto salvo l’articolo 4.
Art. 4 Pubblicazione
1 I dati seguenti non vanno di norma anonimizzati:
a. nomi di autorità, istituti e enti di diritto pubblico;
b. nomi dei Comuni;
c. nomi indispensabili per la comprensione giuridica di sentenze riguardanti in particolare il diritto dei cognomi, il diritto della ditta commerciale, il diritto deimarchi o se dal nome si deduce l'importanza di una parte nella controversia, con conseguenze sulla valutazione giuridica, come per esempio nel caso dei monopolisti 1 ;
d. nomi noti e non degni di protezione a lungo termine. La notorietà di un nome è ammessa in particolare se il nome è divulgato nei media prima o dopo il procedimento;
e. denominazioni di località, se servono per poter comprendere la decisione;
f. nomi delle parti nei procedimenti che riguardano i diritti politici 2 ;
g. nomi dei rappresentati legali delle parti.
2 È fatta salva, in casi particolari, una decisione espressa contraria.
3 Di norma, i nomi dei rappresentanti legali non sono anonimizzati se, nel corso del procedimento, sono esclusi dalla rappresentanza legale, a causa per esempio di una loro mancata indipendenza. Se le spese procedurali sono addossate al rappresentante legale, occorre ponderare nel caso specifico se prevalga l’interesse alla protezione della personalità oppure la necessità di informare l’opinione pubblica sul comportamento del rappresentante legale nella procedura.
Art. 5 Autorità
1 Il termine di autorità va inteso in senso lato e include tutte le autorità, in particolare tutte le autorità giudiziarie e le istanze inferiori, nonché i relativi membri, altre persone che operano in seno a un’autorità giudiziaria, gli arbitri, i procuratori ecc.
2 Nell’ambito di una domanda di ricusazione va menzionato, in casi particolari e giustificati, soltanto il nome dell’autorità o la funzione attribuita al membro interessato e non il nome del membro stesso.
Art. 6 Esperti
1 Di norma, gli esperti giudiziari non sono anonimizzati.
2 Nelle controversie riguardanti le assicurazioni sociali, gli esperti giudiziari e le cliniche sono di norma anonimizzati. 3
Art. 7 Domicilio, sede e indirizzi 4
1 Il domicilio o la sede di una parte devono di norma essere anonimizzati. Ciò vale anche nel caso in cui per il domicilio venga fornito il nome di un Comune nei fatti o nei considerandi.
2 Sono fatti salvi i casi in cui, a causa di circostanze particolari, sia indicato menzionare il domicilio, segnatamente quando il foro del luogo di situazione è determinante e l’interesse alla protezione della personalità non prevale su quello alla comprensione della sentenza.
3 Gli indirizzi delle parti, dei partecipanti al procedimento e dei rappresentanti legali sono in ogni caso cancellati, anche se i nomi vengono resi noti. Fanno eccezione gli indirizzi delle autorità 5 .
Art. 8 Media accreditati
1 In linea di principio, i media accreditati ricevono le sentenze in forma non anonimizzata.
2 Le sentenze riguardanti i seguenti ambiti giuridici sono fornite ai media accreditati soltanto in forma anonimizzata:
a. diritto degli stranieri;
b. diritto della protezione della personalità;
c. diritto matrimoniale e diritto di famiglia;
d. ricovero a scopo d’assistenza;
e. diritto dell’esecuzione e del fallimento;
f. diritto penale, compreso il diritto di procedura penale;
g. revoca della licenza di condurre;
h. applicazione della legge federale concernente l’aiuto alle vittime di reati;
i. assistenza amministrativa e giudiziaria internazionale, nonché estradizione;
j. controversie disciplinari;
k. diritto fiscale.
3 Nel caso di un procedimento a porte chiuse secondo l’articolo 59 capoverso 2 LTF, i media accreditati ricevono soltanto la versione anonimizzata della sentenza.
4 Dopo una seduta pubblica, la stampa accreditata riceve di norma la sentenza non anonimizzata, anche se questa riguarda gli ambiti di cui al capoverso 2.
5 È fatta salva, nel singolo caso, una decisione contraria.
Art. 9 Comunicazione pubblica delle sentenze
1 Per garantire il diritto alla comunicazione pubblica della sentenza, tutti i dispositivi delle sentenze, con i nomi dei partecipanti al procedimento, sono messe a disposizione del pubblico per 30 giorni nell’atrio del Tribunale federale. 2 Sono fatte salve disposizioni legali contrarie, in particolare a scopo di protezione delle vittime di reati o della personalità in generale.
Art. 10 Istruzioni
1 Le istruzioni relative all’anonimizzazione e alla sua portata sono di competenza del presidente e del vicepresidente della corte del Tribunale federale incaricati del caso.
2 Insieme al progetto di sentenza, il cancelliere che partecipa alla decisione sottopone al presidente e al vicepresidente una domanda concernente la portata dell’anonimizzazione.
Art. 11 Esecuzione
1 La responsabilità dell’anonimizzazione spetta al cancelliere. Tale responsabilità non può essere delegata alla cancelleria.
2 I cancellieri controllano l’anonimizzazione predisposta dalla cancelleria, la vistano e, se necessario, procedono essi stessi all’anonimizzazione.
3 Le domande di anonimizzazione presentate dopo la conclusione del procedimento sono trattate dal Segretario generale.
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1 Tutti i termini che si riferiscono a funzioni si applicano tanto agli uomini quanto alle donne.
2 Conferenza dei presidenti del 15 dicembre 2015.
3 Conferenza dei presidenti del 30 marzo 2009.
4 Conferenza dei presidenti del 20 dicembre 2018.
5 Uniformazione delle prassi tra Losanna e Lucerna.
Conferenza dei presidenti 17.12.2019
Commissione amministrativa 13.02.2020